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Il lavoro dell'Assistente Bagnanti

L'Assistente Bagnanti

Il lavoro dell'assistente bagnanti non consiste, come purtroppo ancora molti credono, nel "guardare" l'acqua, nel "prendere" la tintarella o nel conquistare le ragazze.

Gli assistenti bagnanti andrebbero divisi in due categorie, i brevettati per le acque "esterne" (mare) e i brevettati per acque "interne" (piscina)

Assistenti bagnanti in servizio presso piscine:

Normalmente sono collaboratori della società che gestisce l'impianto sportivo, la responsabilità civile e penale dell'assistente bagnanti per eventuali lesioni causate dalla sua imperizia o trascuratezza sono condivise con il responsabile della società/impianto.

I "poteri/doveri" dell'assistente bagnanti derivano dal regolamento interno dell'impianto, sarà premura dello stesso assistente bagnanti leggere con attenzione il regolamento per poterlo far rispettare dall'utenza.

E' fondamentale che in caso di attribuzione di più mansioni, l'assistente bagnanti sappia quando possa dedicarsi ad altri servizi trascurando la sorveglianza ed il salvataggio senza dover rispondere dell'abbandono del proprio servizio e per ogni danno che derivi dalla sua assenza.

Il compito di "ordine pubblico" (termine non proprio corretto) dell'assistente bagnanti è di fondamentale importanza al fine di prevenire sia incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, ecc.) che eventi ad essa non direttamente collegati (infezioni, funghi, pericoli da animali non sorvegliati, ecc.)

Assistenti bagnanti in servizio presso stabilimenti balneari:

Anche in questo caso, come l'assistente bagnanti in servizio presso una piscina, l'assistente bagnanti è un collaboratore o dipendente che vede i suoi "poteri/doveri" espressi in un regolamento: quello dello stabilimento.

La responsabilità civile e penale è condivisa con il titolare dello stabilimento. Per avere piena efficienza verso terzi, e perciò anche verso coloro che non sono clienti dello stabilimento, il regolamento deve essere approvato dall'Autorità marittima che, talora, recepisce le parti più importanti del regolamento inserendole in una sua Ordinanza. Rientra tra i compiti dell'assistente bagnanti far rispettare il regolamento e le norme vigenti.

Bisogna ricordare che il mare e il bagnoasciuga non possono essere oggetto di concessione e pertanto il "potere" dell'assistente bagnanti in tale zona risulta attenuato, ci sono, però, dei casi in cui l'emergenza o la particolare situazione richiedano un intervento immediato:

  • Persona palesemente incapace di intendere e volere (abuso di alcool, droghe, colpo di sole, ecc.) che con il suo comportamento possa causare danno a sè o ad altri (art. 590-593 codice penale)
  • Minore smarritosi (art. 593 codice penale)
  • Persona che per ignoranza o disattenzione possa causare danno a sè o ad altri (art. 582-590 codice penale in relazione all'art. 40 comma 2 del codice penale)

In tali casi l'assistente bagnanti dovrà fare tutto quanto nelle sue possibilità per scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso.

A prescindere dalla categoria d'appartenenza, l'assistente bagnanti ha ricevuto una preparazione teorico/pratica sul primo soccorso, infatti tutti gli assistenti bagnanti devono essere in grado di intervenire, di utilizzare le manovre più adeguate e le attrezzature corrette in caso di eventi medici e eventi traumatici, sia in acqua che sulla "terra ferma"

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